Accordo

Art. 17

In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra università, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori. Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di ricerca nonché l'organizzazione di congressi seminari conferenze e altre attività accademiche per la partecipazione di specialisti dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza. Nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale, le Parti favoriranno la realizzazione di progetti di esecuzione congiunta e associata nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti. Per realizzare la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione Europea, le Parti favoriranno anche tramite i rispettivi istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie. Nel quadro delle disposizioni previste nell' sarà favorita in particolare la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.
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