Accordo
Art. 13
In vigore dal 21 feb 2001
Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-13