Accordo

Art. 13

In vigore dal 21 feb 2001
Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo