Accordo

Art. 14

In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attività di istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte. Dette istituzioni e il relativo personale usufruiranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purchè previste da specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano. Le Parti disciplineranno lo status degli Istituti di Cultura attraverso un Accordo specifico. L'Istituto italiano di Cultura rappresenterà per la parte Italiana la struttura operativa di cui si avvalgono l' Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ed i Consolati dipendenti per la realizzazione, delle attività di collaborazione culturale tra i due Paesi.
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