Accordo
Art. 15
In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e i Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-15