Accordo

Art. 19

In vigore dal 21 feb 2001
La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, si realizzerà con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-19

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