Accordo
Art. 19
In vigore dal 21 feb 2001
La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, si realizzerà con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-19