Accordo
Art. 22
In vigore dal 21 feb 2001
Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di progetti specifici nel quadro dell'intensificazione della collaborazione educativa, accademica e tra Amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-22