Accordo
Art. 24
In vigore dal 21 feb 2001
Ciascuna Parte favorirà, mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la permanenza e l'uscita delle persone che partecipano a progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo, conformemente alla legislazione sanitaria emigratoria e alla sicurezza interna del proprio Paese.
Per quanto riguarda le attrezzature, e tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente Accordo, le Parti ne faciliteranno l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, e per il tempo necessario allo svolgimento di dette manifestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-24