Accordo
Art. 27
In vigore dal 21 feb 2001
I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprietà dello Stato o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti sono esentati, nel territorio dell'altra, dalle imposte dirette erariali che colpiscono detti immobili e i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalità del presente Accordo.
Alla stessa condizione è esente dalle proposte e tasse il trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili a favore degli
Istituti Culturali
Le Parti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all', ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, registrazioni, riproduzioni artistiche, dischi CD ROM, cassette e video cassette, così come di altro materiale che contribuisca allo sviluppo, delle attività previste nel presente Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verrà agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-27