Accordo
Art. 23
In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali l'UNESCO e l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-23