Art. 1
In vigore dal 21 feb 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-rd-1