Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 feb 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-rd-1