Accordo

Art. 29

In vigore dal 21 feb 2001
1. Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso. 2. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-29

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