Accordo
Art. 8
In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto così come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-8