Accordo

Art. 8

In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto così come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'.
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-8

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