Accordo

Art. 4

In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettorati presso scuole, università e istituti di istruzione superiore.
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