Accordo
Art. 2
In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative.
Ugualmente si scambieranno periodicamente di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi, e promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Ciascuna Parte favorirà la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali della controparte nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-2