Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 21 feb 2001
Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonché lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-13