Accordo
Art. 20
20 / 29In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-20