Convenzione
Art. 9
Cooperazione
In vigore dal 26 ott 2000
Cooperazione
1. Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dagli riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.
2. Qualora più Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilità di definire un procedimento relativo ad un illecito sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori con l'obiettivo di concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-9