Convenzione
Art. 11
Disposizioni interne
In vigore dal 26 ott 2000
Disposizioni interne
Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-11