Convenzione

Art. 7

Competenza

In vigore dal 26 ott 2000
Competenza 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli nei casi in cui: a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio, b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario, e) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all', o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunità europee di cui all', paragrafo 1, che è al contempo suo cittadino, d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato. 2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all', paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-7

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