Convenzione
Art. 4
Assimilazione
In vigore dal 26 ott 2000
Assimilazione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli , commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dei membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.
2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 può non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli .
3. 1 paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.
4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.
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