Convenzione
Art. 5
Sanzioni
In vigore dal 26 ott 2000
Sanzioni
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli , nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.
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