Convenzione

Art. 10

Nè bis in idem

In vigore dal 26 ott 2000
Ne bis in idem 1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il principio ne bis in idem, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purchè la pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna. 2. All'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti: a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata; b) quando i fatti oggetto della sentenze straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro; c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio. 3. Se in uno Stato membro è avviato un nuovo procedimento penale contro una persone che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultimo Stato membro per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che sono state inflitte. 4. Le eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione ai sensi dei paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi farti, richiesto l'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione delle persona in questione. 5. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo