Convenzione
Art. 12
Corte di giustizia
In vigore dal 26 ott 2000
Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si è potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee riguardante l' ad eccezione della lettera c), o gli , nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunità, o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che non si è potuto risolvere mediante negoziati, può essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.
3. Qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli -4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunità europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che agiscano nell'esercizio delle loro finzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.
4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 è soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all', paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.
5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 può limitare la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si può proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.
6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.
Storico versioni
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