Convenzione

Art. 6

Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

In vigore dal 26 ott 2000
Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese 1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all', commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.
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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-6

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