Convenzione
Art. 6
6 / 28Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese
In vigore dal 26 ott 2000
Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all', commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-6