ConvenzioneTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 30 giu 1999
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente, per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto. cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-37

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