Convenzione›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 30 giu 1999
1. Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolati di tale Stato.
2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente,debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza odi soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Accordo Amministrativo di cui all', saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese effettuate nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-36