Convenzione
Art. 32
In vigore dal 30 giu 1999
I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-32