Convenzione

Art. 29

In vigore dal 30 giu 1999
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente occupato sul territorio dell'altro Stato contraente e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un' incapacità permanente deve essere notificato senza indugio da parte dell'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-29

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