Convenzione
Art. 27
In vigore dal 30 giu 1999
Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa. anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie, sulle condizioni di saluta del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-27