ConvenzioneTitolo IV

Art. 34

In vigore dal 30 giu 1999
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione, in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-34

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