Convenzione›Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 30 giu 1999
1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste della legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anchè per l'applicazione della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione della presente convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
3. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticità di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-38