ConvenzioneTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 30 giu 1999
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in croato.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-41

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