Convenzione›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 30 giu 1999
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
3. La disposizione del secondo comma del presente articolo viene applicata anche per i periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956, di cui al punto 1 del Protocollo Generale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la ex Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in data 14 novembre 1957. Ogni Stato contraente assumerà per detti periodi gli oneri relativi ai propri cittadini alla data del 3 aprile 1978.
Peraltro i periodi riscattati e di versamenti volontari, rispettivamente riconosciuto richiesti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione,continueranno anche in futuro ad essere riconosciuti dallo Stato contraente in base alla cui norme i contributi sono stati versati. Gli oneri già riconosciuti in base a tutti i periodi indicati nel presente comma, esclusi quelli relativi a pensioni di reversibilitàcon decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, saranno anche in futuro a carico dello Stato contraente che li ha riconosciuti in base alla sua legislazione interna: tali oneri non verranno ricalcolati.
4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
5. Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrate in vigore.
Storico versioni
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