Convenzione›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 30 giu 1999
1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che Vengono presentati in applicazione della presente Convenzione, ad una Autorità, Istituzione ed Organismo di collegamento di uno stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.
2. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-40