ConvenzioneTitolo IV

Art. 35

In vigore dal 30 giu 1999
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su: a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione: b) tutta le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione: c) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-35

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