Accordo

Art. 9

In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti si scambieranno materiale informativo sui rispettivi ordinamenti universitari al fine di esaminare la possibilità di pervenire ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-9

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