Accordo

Art. 6

In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio, nella misura delle proprie possibilità e conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attività di istituzioni culturali dell'altro Paese quali istituti di cultura, associazioni linguisticoculturali e istituzioni scolastiche. Dette istituzioni godranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purchè previste da norme specifiche vigenti nel Paese in cui operano. Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e fondazioni per la diffusione culturale operanti nell'altro Paese, con il fine di raggiungere gli obiettivi menzionati nel presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-6

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