Accordo

Art. 3

In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-3

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