Accordo

Art. 4

In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti figurative attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione. Ciascuna Parte contraente favorirà la registrazione congiunta di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi. Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. Le Parti contraenti faciliteranno, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, per il tempo necessario, concordato tra le Parti contraenti, di tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente accordo. Ognuna delle due Parti contraenti favorirà nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali che realizzi la controparte. Le Parti contraenti favoriranno la partecipazione di tutte le strutture, associazioni, enti ed istanze sociali ai programmi di cooperazione culturale che sorgano dal presente accordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-4

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