Accordo

Art. 8

In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti, nell'ambito delle rispettive legislazioni, si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere ad un accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio primari e secondari rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciuta da ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei titoli in questione.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-8

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