Accordo
Art. 13
In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprietà intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-13