Accordo
Art. 12
In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio, di pari valore a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario. Si impegnano, anche, a facilitare, nel quadro delle rispettive legislazioni interne, il soggiorno dei borsisti, ed eventualmente dei loro familiari a carico conviventi, nel proprio territorio, durante il periodo di durata della borsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-12