Accordo

Art. 10

In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresì l'attività delle missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-10

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