Accordo
Art. 10
In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresì l'attività delle missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-10