Accordo
Art. 14
In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese, ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito ovvero aderiranno nel futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-14