Accordo
Art. 19
In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-19