Accordo

Art. 22

In vigore dal 27 giu 1998
I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi culturali congiunti, previsti dal presente accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese, e verranno utilizzati attraverso il meccanismo di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-22

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