Accordo
Art. 24
In vigore dal 27 giu 1998
1. Il presente accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso.
2. Il presente accordo potrà essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
Fatto a Roma il 12 febbraio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-24