Accordo
Art. 23
In vigore dal 27 giu 1998
1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra Parte l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione del presente accordo, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica.
2. Il presente accordo sostituirà, a partire dalla sua entrata in vigore, l'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile del 6 settembre 1958.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-23